Studio Medico Vitale
Via G. Parini n° 35
Lecco 23900
Tel: +39 329 4906209
Servizi offerti
I nostri punti di forza:
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Rapporto diretto con il medico del lavoro senza società intermediarie, quindi a minor costo per l’azienda.
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Visite sia presso la sede aziendale che in ambulatorio.
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Pronta risposta a quesiti in ambito di sicurezza / salute
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Esami strumentali con apparecchi di ultima generazione
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Collaborazione a lungo termine
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Collaborazione con altri medici compenti (per aziende con diverse unità produttive)
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Collaborazione diretta con RSPP e società che si occupano di sicurezza.
Servizi
Nomina diretta del medico compente per la vostra azienda
La nomina del medico competente è obbligatoria in tutti i casi in cui il datore di lavoro deve organizzare il servizio di sorveglianza sanitaria a causa dei rischi connessi alle attività lavorative svolte in seno all'azienda.
Stesura del protocollo sanitario
e sorveglianza sanitaria
Il medico competente nominato dovrà redigere un protocollo sanitario a seconda dei rischi connessi alle attività lavorative e si occuperà della sorveglianza sanitaria periodica, ovvero delle visite mediche previste.
Visite di idoneità alla mansione con rilascio del giudizio di idoneità lavorativa
La finalità della visita medica sarà quella di valutare l’idoneità lavorativa alla mansione del dipendente. Il dipendente potrà risultare: Idoneo alla mansione; Idoneo con limitazioni e /o prescrizioni alla mansione, non idoneo alla mansione temporaneamente e/o permanentemente.
Le visite mediche previste sono:
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visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
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visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
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visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
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visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
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visita medica dopo assenza dal lavoro maggiore di 60 giorni, al fine di valutare il rientro al lavoro del dipendente dopo una malattia lunga e la sua idoneità.
Esecuzione degli esami strumentali necessari per la sorveglianza sanitaria dei vostri dipendenti
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Audiometria: ai fini di valutare grado e capacità uditiva del dipendente
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Spirometria: ai fini di valutare la capacità respiratoria del dipendente
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Test visivo: test di screening per valutare la capacità visita e la presenza di eventuali difetti ottici
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Elettrocardiogramma: ai fini di valutare la presenza di eventuali anomalie / patologie cardiache
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Esami ematochimici ed esami delle urine.
Verifica dell’assenza di tossico /alcool dipendenza per le mansioni a rischio
(G.U. n°266 del 15/11/2007 e smi)
Il datore di lavoro, secondo quanto stabilito dal D.Lgs.81/08, è tenuto a rispettare determinati obblighi per prevenire i rischi da assunzione di alcolici o di sostanze stupefacenti.
Il test è obbligatorio solo per i lavoratori che si occupano delle attività per le quali la legge prevede tali controlli. Sarà, quindi, il datore di lavoro a comunicare al medico competente i nomi di chi dovrà sottoporsi al test.
Collaborazione per la stesura del Documento di valutazione dei rischi (DVR)
Si tratta del documento contenente tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori all'interno di un'azienda. Il datore di lavoro è il principale responsabile della sua stesura. Insieme a lui, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure di sicurezza e dei pericoli è affidata all' RSPP, RLS e al medico competente.
L' obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi è stato introdotto per tutte le aziende con almeno un dipendente dal Decreto Legislativo 81/08
Corso primo soccorso
aziendale
Il corso primo soccorso aziendale, normato dal D.Lgs 81/08, art. 37, comma 9 e art. 45, comma 2 e dal Decreto Ministeriale 388/03, art. 3, ha lo scopo di fornire al lavoratore designato le conoscenze necessarie per la gestione di un’emergenza in azienda di carattere sanitario.
Ogni azienda. deve avere degli addetti di primo soccorso formati. Il medico competente deve collaborare con il datore di lavoro per la formazione di tali addetti.